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REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO [Nome del Centro]
ai sensi del Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo” (D.R. n.1102 del 2026)
Art. 1 – Istituzione
1.È istituito il Centro [Nome del Centro] - [Acronimo del Centro], di seguito indicato come “Centro”.
2.La missione del Centro è [Descrizione].
3.Gli ambiti di attività previsti in temi di Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione sono riconducibili ai seguenti:
A.Settori ERC: [Descrizione];
B.Agenda 2030: [Descrizione];
C.Tematiche VQR: [Descrizione].
4.Gli indicatori di monitoraggio degli obiettivi di cui al punto 3 del presente articolo sono [Descrizione].
5.Il sito web del Centro è [link del sito].
Art. 2 – Scopo e definizione
1.Il Centro di cui al Capo IV del Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo” (D.R. n.1102 del 2026) è identificato tra le Strutture di Ateneo di cui all’art. 44 dello Statuto. Esso si avvale delle competenze di professori e ricercatori dell’Ateneo e/o di esperti del settore.
2.Il Centro è istituito per svolgere attività di interesse generale dell’Ateneo in relazione ai propri scopi istituzionali di Didattica, Ricerca e Terza Missione e per dare specifico impulso e visibilità ad attività trasversali a più aree culturali e disciplinari.
3.L’attività del Centro è prevalentemente di carattere scientifico-culturale e non comporta l’attribuzione di una autonomia gestionale e amministrativo-contabile. Nel caso in cui, nel corso delle attività svolte, si verifichino le condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 23 del Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo” (D.R. n.1102 del 2026), può essere trasformato in Centro di Servizi, previo adeguamento del presente Regolamento e dell’organizzazione sulla base di quanto disciplinato dal Capo III del Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo” (D.R. n.1102 del 2026).
Art. 3 - Disattivazione
1.La disattivazione avviene su proposta del Rettore o di un numero di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non inferiore a 5 o dei Dipartimenti che ne avevano eventualmente chiesto l’attivazione o del Consiglio Scientifico del Centro, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all’art. 47 del Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo” (D.R. n.1102 del 2026).
2.La disattivazione è deliberata del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e comporta la contestuale decadenza delle cariche.
Art. 4 – Composizione
1.Il Centro può prevedere nel proprio Regolamento l’afferenza di personale dell’Ateneo e di eventuali rappresentanti esterni individuati tra esperti del settore, le cui modalità di adesione sono disciplinate negli specifici Regolamenti.
Art. 5 – Organi di indirizzo e di gestione
1.Sono organi di indirizzo e di gestione del Centro:
a)il Direttore;
b)il Consiglio Scientifico;
c)l’Assemblea; [Indicare se “Presente” o “Non Presente”]
d)altri Organi. [Indicare se “Presente” o “Non Presente”]
Art. 6 – Direttore
1.Il Direttore è nominato dal Rettore, con proprio Decreto, tra professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno in possesso di specifici requisiti di carattere scientifico, in servizio sino alla scadenza del mandato.
2.Il Direttore, salvo che non sia diversamente previsto, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. In ogni caso, decade al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore.
3.Lo svolgimento della carica di Direttore non dà luogo alla corresponsione di indennità.
4.Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a)rappresenta il Centro, ne promuove, coordina e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l’ausilio del Consiglio Scientifico;
b)assicura i necessari rapporti con la sede amministrativa del Centro e con l’Amministrazione Centrale;
c)convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
d)predispone il programma delle attività previste per l’anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche;
e)redige la relazione consuntiva annuale;
f)sottopone al Consiglio Scientifico le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione e fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
g)dispone l’archiviazione, presso la sede amministrativa, della documentazione relativa alle attività del Centro;
h)garantisce l’applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l’osservanza delle norme generali e di Ateneo;
i)svolge ogni altra funzione eventualmente prevista dallo specifico Regolamento del Centro.
Art. 7 – Consiglio Scientifico e Assemblea
1.Gli Organi di cui al presente articolo hanno il compito di coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle attività e svolgono le funzioni che sono ad essi demandate dal Regolamento del Centro o delegate dal Direttore.
2.Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore, da delegati del Rettore e da docenti esperti del settore e/o da eventuali esperti esterni, sulla base di quanto previsto dallo specifico Regolamento del Centro. I componenti del Consiglio vengono nominati con Decreto Rettorale. L’incarico non dà luogo a compensi. Delle riunioni del Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali custoditi a cura del Direttore presso la sede amministrativa del Centro.
3.L’Assemblea, ove esistente, è costituita da tutti gli afferenti al Centro. Si riunisce almeno tre volte l’anno e si intende validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.
4.Il Regolamento del Centro assegna al Consiglio Scientifico o all’Assemblea le seguenti funzioni:
a)approvazione, su proposta del Direttore o di altri Organi previsti dal Regolamento, del programma delle attività previste per l’anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche;
b)approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Direttore, della relazione consuntiva annuale sulle attività svolte nell’anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato;
c)approvazione delle proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
d)deliberazione, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, della eventuale proposta di scioglimento del Centro.
5.Per tutto il personale docente impegnato nel Centro, l’afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.
Art. 8 – Risorse umane
1.Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione del Centro sono svolte da personale strutturato e/o a contratto ad esso assegnato con Decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell’Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri, previo assenso del Direttore della Struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio.
Art. 9 – Gestione amministrativa e contabile
1.Il Cento può ricorrere a contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività di suo interesse, su proposta del Direttore, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2.Il Centro può contribuire al proprio autofinanziamento attraverso:
a)finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
b)proventi per prestazioni a pagamento;
c)contributi derivanti da convenzioni o a titolo di liberalità da enti pubblici o privati;
d)utili derivanti dagli accordi promossi dal Centro.
3.I proventi delle prestazioni effettuate dal Centro, così come le eventuali assegnazioni da parte di organismi istituzionali, resteranno a disposizione del Centro per le esigenze di funzionamento, salvo quanto previsto da Regolamenti e Delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in merito al trasferimento al Bilancio di Ateneo di aliquote dei suddetti proventi. In ogni caso, il Centro contribuisce al finanziamento dell’Ateneo sulla base dell’art. 4 del “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti” e del “Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi”.
4.La quota di cui all’art. 19 comma 1 lett. b del “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti”, viene ripartita tra il Centro nella misura del 50% e, in misura proporzionale alle ore uomo rendicontate, ai Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto.
5.Il Centro può richiedere, su fondi propri non derivanti da assegnazioni dell’Ateneo, l’attivazione di contratti di ricerca, di incarichi di ricerca e di incarichi post-doc, ai sensi degli articoli 22, 22bis e 22ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Può, altresì, richiedere l’attivazione di dottorati di ricerca ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, previa verifica di non sovrapposizione con i corsi di dottorato già esistenti o di analoga tematica.
6.Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare al Centro, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un budget dal bilancio unico di Ateneo.
Art. 10 – Risorse finanziarie e patrimoniali
1.Le risorse finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro stesso.
2.La sede amministrativa e contabile e la Direzione del Centro sono ubicate presso i locali messi a disposizione dall’Ateneo.
3.I beni inventariabili acquisiti dal Centro saranno presi in carico inventariale dal Centro.
4.Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dall’Ateneo, nonché la strumentazione, le attrezzature in dotazione ed i relativi accessori e quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
5.Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro, rimangono a carico di quest’ultimo fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di “cessato utilizzo” del bene in questione.
6.Al momento della disattivazione del Centro, la gestione del patrimonio finanziario e la destinazione delle risorse patrimoniali presenti al momento della disattivazione è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 – Entrata in vigore del Regolamento, modifiche enorme transitorie
1.Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dalla data della sua emanazione con decreto rettorale e viene pubblicato nel sito web dell’Ateneo.
2.Eventuali modifiche successive dovranno essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Scientifico o dall’Assemblea e approvate dal Senato Accademico sempre previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.